RICERCA AVANZATA

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LEASING IMMOBILIARE - LEGGE DI STABILITA' 2016 POSSIBILITA' FINO AL 31-12-2020 DI ACQUISTARE IMMOBILI PAGANDO UN CANONE DI AFFITTO

POSSIBILITA' FINO AL 31-12-2020 DI ACQUISTARE IMMOBILI PAGANDO UN CANONE DI AFFITTO

Tra le novità introdotte dalla LEGGE DI STABILITA’ 2016 riguardanti il settore immobiliare, si evidenzia il meccanismo del leasing a persone che possono riscattare un immobile preso in locazione. Dopo il “rent to buy” e la vendita a rate con “patto di riservato dominio”, questa nuova formula dà la possibilità di acquistare la prima casa a chi non ha possibilità di accedere a un mutuo,e soprattutto ai giovani sotto i 35 anni e con un reddito inferiore ai 55.000 . Per chi supera i 35 anni ed ha un reddito sopra i € 55.000 i vantaggi fiscali diminuiscono.

In sostanza è un affitto con possibilità di riscatto. Sono esclusi gli immobili di lusso con categoria catastale A1, A8 e A9. Se si considera la difficoltà nell’accedere ad un mutuo per una categoria di persone che non dispone di lavoro stabile, garanti e busta paga, la soluzione per acquistare, sembra venire dal leasing immobiliare che prevede anche la detraibilità Irpef del 19%. In pratica chi vuole entrare subito in possesso di una casa, con il leasing, paga alla banca o ad altro intermediario un canone stabilito pagando un canone iniziale non inferiore al 15% del valore dell’immobile e una maxi rata finale, la durata del leasing va da un minimo di otto anni a un massimo di dodici anni.. Altro vantaggio per l’utilizzatore, è quello di pagare l’imposta di registro all’1,5%, per l’acquisto da costruttore, l’Iva sarà scontata del 50% ma l’abitazione deve essere quella principale. Alla scadenza l’utilizzatore potrà riscattare il bene ad un prezzo prestabilito, rinunciare all’acquisto o chiedere il prolungamento del leasing. E’ stata introdotta nella Legge di Stabilità la possibilità di sospendere il pagamento della rata per una sola volta per gravi motivi (perdita del lavoro ad esempio) per tutta la durata del contratto e per un massimo di dodici mesi, senza alcun costo per il contraente.; in caso, invece, di mancati pagamenti l’abitazione sarà venduta al prezzo di mercato e al futuro acquirente saranno restituite le somme pagate, detraendo però tutte le spese riferite alla vendita e in caso di incapienza, il futuro acquirente dovrà restituire le somme mancanti.

Introducendo quindi, nell’ordinamento la disciplina della locazione finanziaria alla locazione di immobili si è voluto dare un impulso al mercato immobiliare, considerato anche che le banche saranno facilitate a immettere immediatamente sul mercato immobili in sofferenza senza ulteriori, lunghe procedure.

“Legge di stabilità 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28/12/2015 n° 208, G.U. 30/12/2015”




Pubblicato il: 3/2 /2016

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